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    Cartabia: "In quell'ordinanza evidenti errori giuridici"

     
    Ci sono grosse imprecisioni giuridiche, che lasciano un po’ stupiti, ma forse si è voluto usare il rinvio alla Consulta come uno strumento per attirare l’attenzione sull’auspicato impatto della Sentenza della Corte europea in Italia
     

     
    «In quell’ordinanza evidenti errori giuridici» di Andrea Galli – Avvenire, 7 ottobre 2010

    Ci sono grosse imprecisioni giuridiche, che lasciano un po’ stupiti, ma forse si è voluto usare il rinvio alla Consulta come uno strumento per attirare l’attenzione sull’auspicato impatto della Sentenza della Corte europea in Italia». Marta Cartabia, docente di Diritto costituzionale all’Università di Milano-Bicocca, commenta a caldo la notizia dell’ordinanza del Tribunale di Firenze.
     
    Imprecisioni in che senso?
     
    «Da quanto apprendo dalle agenzie, si sostiene che con il Trattato di Lisbona la Corte europea di Strasburgo sarebbe diventata un organo delle istituzioni europee: non è vero.
     
    Il Trattato di Lisbona dà effetti legali alla Carta dei diritti dell’Unione europea, che qui non c’entra, e prevede una possibilità di adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutelata dalla Corte di Strasburgo, ma questa è una previsione che non si è ancora attuata».
     
    Per cui la violazione dell’articolo 11 della Costituzione da parte della legge 40 sarebbe infondato?
     
    «Si invoca l’articolo 11 col presupposto che si tratti di diritto comunitario, ma la Convenzione europea dei diritti dell’uomo entra nei giudizi della Corte costituzionale in base all’articolo 117 primo comma. Un errore che lascia intendere una mal comprensione del rapporto tra l’ordinamento italiano e la Convenzione europea».
     
    E per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 3 della Costituzione, inteso come diritto di non discriminazione?
     
    «La 'non discriminazione' non appartiene al linguaggio della Costituzione italiana, che parla invece di uguaglianza. E non è una sfumatura. Nella giurisprudenza della Corte italiana l’uguaglianza non ha mai significato che il legislatore non può fare differenze sul piano giuridico. L’uguaglianza è invece sempre stata usata in modo molto sfumato e articolato, diciamo aristotelico.
     
    Ovvero, alle differenze di fatto possono e devono corrispondere differenze di diritto. Quello che non si può fare in base all’articolo 3 è trattare situazioni uguali in modo diverso o situazioni diverse in modo uguale. Nelle Corti costituzionali del mondo il principio di uguaglianza è presente da sempre ed è stato inteso nel modo che ho detto: il diritto non può essere cieco rispetto alle differenze di fatto della realtà. Chiamare in causa per invocare il principio di non discriminazione vuol dire sovrapporre un apparato concettuale di matrice internazionalistica europea al diritto costituzionale che invece è più ricco, articolato e sfumato».

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