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Giornale di Brescia 22 maggio 2010
 
Pietra tombale sull’attuale progetto dell’autostrada della Valtrompia? Il rischio c’è dopo le tre sentenze della Seconda sezione del Tar di Brescia (presidente Giorgio Calderoni; giudice relatore-estensore Stefano Tenca; primo referendario Francesco Gambato-Spisani) pubblicate ieri mattina. Accolgono altrettanti ricorsi presentati dall’avvocato Domenico Bezzi per conto di una decina di proprietari di terreni individuati per farvi scorrere il nastro d’asfalto a Sarezzo e Villa Carcina; e dall’avvocato Pietro Garbarino che assiste diciotto proprietari di fondi a Concesio.
Le censure dei ricorrenti
Una sola delle diverse censure poste dai ricorrenti è bastata ai giudici per affossare questo contrastato e sofferto progetto Anas (36 chilometri d’asfalto con una previsione di spesa di 740 milioni): la violazione delle procedure che normano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, titolo indispensabile per l’emanazione dei decreti di esproprio e occupazione d’urgenza, i quali, in mancanza del legittimo presupposto, non hanno più alcun valore, come nel nostro caso. Il Tar ha infatti statuito l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per decorrenza del termine di cinque anni fissato dalla legge, e l’ha dichiarata assorbente di tutte le altre obiezioni sollevate dai ricorrenti.
Anas e Cipe, costituitisi in giudizio per opporsi all’accoglimento dei ricorsi, sono stati condannati alle spese processuali: complessivamente 15mila euro, di cui oltre 11mila a carico della sola Anas. Spese compensate, invece, tra i ricorrenti e la Provincia di Brescia intervenuta «ad opponendum».
Gli effetti della «decadenza» 
La decadenza della dichiarazione di pubblica utilità – spiegano i giudici – priva di efficacia anche la delibera del Cipe di approvazione del progetto definitivo, «la produzione del quale potrà avvenire soltanto all’esito dell’integrale rinnovamento del procedimento, eventualmente disposto dall’amministrazione (Anas, n.d.r.)». 
La nuova scansione dovrà contemplare tutte le fasi previste dalla normativa vigente, compresa una nuova approvazione del progetto definitivo a tali fini, ritualmente pubblicata e portata a conoscenza degli interessati. Ciò significa un considerevole dilatazione dei tempi tecnici necessari alla riproposizione del progetto il quale si avvale di finanziamenti che rischiano di dissolversi se non utilizzati nei tempi fissati dalla legge. E le conseguenze di una tale eventualità sono immaginabili.
Naturalmente Cipe e Anas potranno ricorrere al Consiglio di Stato sperando in un verdetto favorevole in modo da rimettere in moto la macchina dal punto in cui è stata fermata dal Tar di Brescia. Il quale ha nettamente disatteso la tesi principalmente sostenuta dall’Anas nel tentativo di vanificare le avverse censure. L’avvocato Lionello Orcali, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha sostenuto, in difesa dell’Anas, che in realtà il progetto è stato approvato condizionatamente all’attuazione di precise prescrizioni di notevole importanza la cui esecuzione integrerebbe una condizione sospensiva dei termini che dovrebbero decorrere dal 2008, cioè dopo l’ottemperanza delle prescrizioni, anziché dal 2004.
«Detto ordine di idee non può essere condiviso – risponde il Tar -, perché una dichiarazione di pubblica utilità sospensivamente condizionata renderebbe indefinito il momento dal quale va conteggiato il termine quinquennale stabilito dal legislatore, senza che la durata predeterminata del vincolo preordinato all’esproprio rappresenti un contrappeso accettabile: nel caso esaminato infatti, dopo il decorso di un intervallo temporale di poco inferiore a 5 anni l’amministrazione usufruirebbe di ulteriori 5 anni, ed il termine che l’art. 13 comma 4 del D.P.R. 327/2001 ha individuato in un quinquennio verrebbe indebitamente raddoppiato».
«Il legislatore ha peraltro tenuto conto dei casi di particolare complessità o comunque imprevedibili, ed ha apprestato lo strumento – tipico e trasparente – della proroga biennale motivata. Nella fattispecie l’amministrazione (Anas, n.d.r.) non si è avvalsa di tale opportunità ed ora è chiamata a subire le inevitabili conseguenze dello spirare del termine, disposte in maniera chiara e puntuale dal Testo unico in materia espropriativa».
Per finire una conclusiva annotazione positiva: l’ultima discussione dei tre ricorsi risale al recentissimo 13 maggio e considerati la complessità della materia, la delicatezza del caso e i tradizionali ritmi della Giustizia, la sentenza con motivazione era attesa più in là nel tempo. È invece arrivata a una sola settimana di distanza dal contraddittorio finale. Davvero un record!