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Il consigliere regionale Mauro Parolini interpella l’Assessore Regionale alla Caccia in Consiglio Regionale sulle Attività dell’Assessorato alla caccia propedeutiche all’adozione degli atti necessari all’esercizio della caccia alle specie in deroga

 
si riporta il testo dell’interrogazione sottoscritta anche da altri consigliere del PDL
 

Premesso che:

la legge 157/92 (art. 19 bis) prevede le modalità per l’esercizio della caccia in deroga e (art. 4) disciplina la modalità per la cattura dei richiami;

che il Consiglio Regionale in data 15 marzo 2011 ha approvato una proposta di legge al parlamento per la modifica art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che propone l’adeguamento degli articoli 19 bis e 4 alla normativa europea;   

in attesa della discussione ed eventuale approvazione della citata  proposta di legge da parte del Parlamento e  a fronte della conclamata non conformità dei citati articoli 4 e 19 bis della legge 157/92 con la direttiva europea,   le norme europee secondo consolidata giurisprudenza sono comunque direttamente applicabili;

l’art. 19 bis della legge 157/92 al comma 3 prevede  che le deroghe specificate al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e, non potendo avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione, l’Ispra o un istituto riconosciuto a livello regionale deve fornire dati sulla consistenza numerica ;

che  l’esercizio della caccia in deroga, prevista per alcune specie dalla direttiva europea 79/409/CEE e dalla citata legge 157/92 oltre che dalla legge regionale 26/93, in assenza di rischi accertati per la conservazione delle specie è esercitabile nei casi previsti dalle norme stesse ;

SI CHIEDE ALL’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA

1)  se sia stata inoltrata all’Istituto l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) la richiesta dei dati sulla consistenza numerica almeno delle seguenti  specie:   STORNO (Sturnus vulgaris) ,  FRINGUELLO (fringilla coelebs),  PEPPOLA (fringilla montifringilla),   PISPOLA (anthus pratensis) e  FROSONE (coccothraustes coccothraustes) e quale sia lo stato della procedura ;

2)   se siano state individuate le fonti alternative (istituto riconosciuto a livello regionale) che forniscano i dati sulla consistenza numerica ;

3)   se anche ai fini di cui sopra sia stato attivato l’osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all’art. 9 della legge regionale 26/93, modificata dalla legge regionale 17/2007, istituito dalla Regione Lombardia con delibera di Giunta n. 7222 dell’8 maggio 2008.