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Consiglio Regionale della Lombardia 9 Luglio 2012

 

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO  CHE:

La legge regionale 12 dicembre 2003 n. 28 (Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare l’articolo 45 comma 3, ha previsto che il consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, approvi l’atto di indirizzo con il quale sono individuati gli obiettivi regionali in materia di risorse idriche;

La Giunta regionale, con deliberazione n. VII/16581 del 27.02.2004, ha approvato la proposta di deliberazione regionale avente per oggetto :”Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica, L.r. 26/2003”;

Il Consiglio Regionale, con deliberazione VII/1048 ha approvato il documento sopracitato;

La legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, in particolare l’articolo 52, comma 1, lettera c) ha previsto l’adozione da parte della Regione Lombardia di un regolamento per disciplinare l’uso delle acque superficiali e sotterranee:

Il Consiglio Regionale in data 24 marzo 2006 ha approvato il regolamento n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26”;

L’art. 32 comma 1 del regolamento n. 2 prevede la licenza di attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali a mezzo di pompe mobili o semifisse purchè vengano rispettate particolari condizioni, quali la portata dell’acqua attinta non superiore ai 40 l/s ed in volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m3;

L’art. 32 comma 3 del regolamento prevede che la licenza di attingimento possa essere accordata per un massimo di sei anni, rendendo così obbligatoria, per chi volesse utilizzare l’acqua pubblica da corpi idrici superficiali per portate e volumi esigui, la richiesta di una concessione di derivazione così come previsto all’art. 8 del regolamento già citato;  

La concessione di derivazione ha costi proibitivi se parametrati alla quantità di acqua prelevata;

IL CONSIGLIO REGIONALE  IMPEGNA LA GIUNTA

a verificare la possibilità di modificare il comma 3 dell’articolo 32 anche eliminando il limite di sei anni per la licenza di attingimento per il prelevamento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali nei casi previsti al comma 1 dell’articolo 32

Milano, 9 luglio 2012

   Mauro Parolini (Pdl)